Art. 1.

      1. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Il personale del Corpo della guardia di finanza transita nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico.